Cos’è il Reddito di Cittadinanza

Reddito di Cittadinanza

Il Reddito di Cittadinanza è un sussidio destinato alla fascia di popolazione che si trova sotto la soglia della povertà assoluta, che in base alla definizione dell’Istat ha a disposizione meno di 780 euro al mese. Il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza destinata agli over 67 sono integrazioni al reddito per raggiungere questa soglia.

Il reddito di cittadinanza verrà abrogato dal 1 gennaio 2024.

Dal 2023 avranno diritto a 12 mensilità i nuclei familiari dove saranno presenti minorenni o persone con disabilità o persone con più di 60 anni di età.

Verrà riconosciuto per un massimo di 7 mensilità per gli altri beneficiari, cosiddetti “occupabili”.

Chi otterrà il Reddito di Cittadinanza verrà contattato dai Centri per l’impiego e dovrà aderire a un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, seguendo un percorso di riqualificazione professionale firmando un “Patto per il lavoro”.

I beneficiari hanno l’obbligo:

  •     di frequentare per sei mesi un corso di formazione e/o riqualificazione professionale,
  •     di accettare la prima offerta di lavoro, anche se pervenuta nei primi diciotto mesi di godimento del beneficio
  •     di frequentare corsi di istruzione per i beneficiari tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico

Una somma integrativa sarà riconosciuta alle famiglie che hanno al loro interno una persona diversamente abile.

Il beneficio economico sarà erogato attraverso una carta prepagata di Poste Italiane e ai suoi beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e gas.

Esempi di calcolo del Reddito di Cittadinanza:

  • Una persona che vive da sola avrà fino a 780 al mese di RdC: fino a 500 euro come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo);
  • Una famiglia composta da 2 adulti e 2 figli minorenni avrà fino a 1.180 euro al mese di RdC: fino a 900 euro mensili come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo);
  • Una famiglia composta da 2 adulti, 1 figlio maggiorenne e 1 figlio minorenne avrà fino a 1.280 euro al mese di RdC: fino a 1.000 euro mensili come integrazione al reddito più 280 euro al mese di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo);
  • Una famiglia composta da 2 adulti, 1 figlio maggiorenne e 2 figli minorenni avrà fino a 1.330 euro al mese di RdC: fino a 1.050 euro come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo).

Dal 2023 l’eventuale quota aggiuntiva destinata all’affitto sarà pagata direttamente ai proprietari.

Domande Frequenti

Come posso richiedere il Reddito di Cittadinanza?

Puoi fare domanda accedendo alla specifica sezione del sito INPS con PIN dispositivo, SPID, CIE o CNS. In alternativa, puoi richiederlo sul sito del Ministero del Lavoro www.redditodicittadinanza.gov.it oppure presso l’ufficio postale dopo il 6 di ogni mese o ancora tramite CAF o Patronato.

Quali sono i requisiti per richiedere il Reddito di Cittadinanza?

Per i requisiti necessari a richiedere il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza devi fare riferimento a quanto pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro www.redditodicittadinanza.gov.it.

Quando viene pagato il Reddito di Cittadinanza?

Le disposizioni di pagamento successive alla prima vengono generalmente inviate a Poste Italiane dal 27 di ciascun mese, salvo diverse indicazioni. Poste Italiane caricherà la carta nei giorni immediatamente successivi.

Cosa posso acquistare con la Carta RdC?

Gestione e utilizzo della Carta del Reddito di Cittadinanza sono in capo a Poste Italiane. Queste informazioni sono disponibili sul loro sito al link https://www.poste.it/carta-rdc.html.

Devo fare la DID per il Reddito di Cittadinanza. Come posso fare?

L’obbligo di presentazionde della DID – Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro – verrà gestito direttamente dall’ INPS all’accettazione della domanda.

La mia domanda di RdC è stata accettata ma non ho ricevuto il secondo sms da LavoroWeb per il ritiro della Carta. Come posso fare?

Puoi ritirare la Carta per il Reddito di Cittadinanza recandoti presso il tuo ufficio postale di competenza e presentando semplicemente il tuo documento di identità e il tuo codice fiscale.

Entro quando va spesa la mensilità del Reddito di Cittadinanza?

La somma mensile del Reddito di Cittadinanza va spesa entro la fine del mese solare successivo a quello in cui è avvenuto l’accredito (ad esempio: accredito avvenuto a maggio, la somma va spesa entro il 30 giugno). Eventuali arretrati non sono soggetti a tale scadenza.

Ho fatto domanda per il Reddito di Cittadinanza. Quando riceverò risposta?

Le domande presentate per il Reddito di Cittadinanza in qualsiasi giorno del mese ricevono risposta dal 15 del mese successivo a quello di presentazione.

La mia domanda di RdC è stata lavorata con ritardo. Perderò i mesi di pagamento precedenti alla lavorazione?

Il pagamento decorre dalla data di presentazione della domanda come da norma. Pertanto, una volta che la tua domanda dovesse essere accolta, riceverai anche gli arretrati dalla prima mensilità spettante riferita al mese successivo a quello di presentazione.

Come vanno comunicate assunzioni e variazioni dello status economico dai percettori di RdC?

Utilizzando il modello “RdC-com Esteso” o “Ridotto”, a seconda dei casi, da compilare e inviare tramite CAF o sito INPS.

Cosa vuol dire domanda RdC in attesa di RdC-com?

Vuol dire che nel presentare la richiesta hai barrato la casella “E” che significa che tu o un membro della tua famiglia lavoravate al momento della domanda e che questo rapporto di lavoro è cominciato dopo il 2017. In questi casi è necessario inviare il modello “RdC-com” compilato altrimenti la domanda non può essere lavorata.

Ho finito i 18 mesi di Reddito di Cittadinanza. Posso ripresentare domanda?

Potrai presentare domanda nel mese successivo a quello dell’ultimo accredito di RdC, quando la tua domanda risulterà “Terminata” (ad esempio: se la diciottesima mensilità è a dicembre, potrai ripresentare domanda a gennaio e ricomincerai a percepire il RdC dal 15 febbraio).

Per confermare il Reddito di Cittadinanza nel 2023 è necessario fare qualcosa?

Sì, entro il 31 gennaio deve essere richiesto l’ ISEE 2023. Nel caso in cui questa data non venga rispettata, il Reddito di Cittadinanza verrà sospeso fino ad acquisizione della nuova documentazione.

A chi spetta la Pensione di Cittadinanza invece del Reddito di Cittadinanza?

Ai nuclei familiari che possiedono tutti i requisiti per richiedere il Reddito di Cittadinanza e in più sono composti da persone che abbiano tutte più di 67 anni.

Ho preso tutte le 18 mensilità della Pensione di Cittadinanza. Devo rifare domanda?

No. La Pensione di Cittadinanza si rinnova automaticamente alla scadenza dei 18 mesi previsti dalla norma.

Assegno di Inclusione – ADI

Dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza è sostituito dall’Assegno di Inclusione (ADI), che prevede percorsi di inserimento sociale, di formazione e di politica attiva del lavoro.

Cos’è l’Assegno di Inclusione

L’Assegno di inclusione è una misura condizionata:
• al rispetto di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza;
• alla valutazione della condizione economica;
• all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Una volta verificati i requisiti INPS il richiedente viene informato che, per ricevere il beneficio, deve effettuare l’iscrizione alla Piattaforma per i beneficiari presso il Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere il Patto di attivazione digitale.

Per i beneficiari dell’Assegno di inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni, che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, nel patto di inclusione sarà previsto l’impegno all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.

L’importo dell’Assegno di Inclusione, che non può essere comunque inferiore a 480 euro annui, è composto da due componenti:

  • una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui (7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e/o in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
  • un contributo per l’affitto per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto dal contratto di locazione come dichiarato ai fini ISEE, fino a un massimo di 3.360 euro annui/280 euro mensili  (1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e/o in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza).

Viene erogato mensilmente, dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi dopo un mese di sospensione.

Chi può richiederlo

Requisiti del nucleo familiare

L’Assegno di Inclusione è rivolto ai nuclei familiari che abbiano al loro interno almeno un componente:

  • disabile;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio ed inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione (ad esempio le persone in carico ai servizi per assistenza in caso di disabilità, dipendenze, donne vittime di violenza, servizi psicologici, per le malattie psichiatriche e persone senza fissa dimora in carico ai servizi sociali territoriali).

Requisiti di cittadinanza, residenza e requisiti soggettivi

Il componente del nucleo che richiede l’Assegno di Incusione deve essere:

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
  • se cittadino di paesi terzi deve essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria).
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Eccetto per gravi e documentati motivi di salute, la continuità della residenza si intende interrotta in caso di assenza dall’Italia per 2 o più mesi continuativi, o 4 o più mesi anche non continuativi nell’arco di diciotto mesi
  • non deve risultare sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione; non avere sentenze definitive di condanna o “patteggiamento” nei 10 anni precedenti la richiesta
  • non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (all’articolo 7, legge 604/1966)
  • non risiedere presso strutture a totale carico pubblico.

Requisiti economici

  • ISEE inferiore a 9.360 euro
  • Reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e/o in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare si alza a 7.560 euro, moltiplicati sempre per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
  • Patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a 30.000 euro. È esclusa la casa abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro.
  • Patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore alla soglia di 6.000 euro. La soglia è accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro e incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. I massimali devono essere ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
  • Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario/avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 3 anni antecedenti la richiesta, di navi e imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di ogni genere.
  • Redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE devono essere dichiarati all’atto della domanda del beneficio e valutati a tal fine.

Come fare la domanda

Per presentare la domanda è possibile rivolgersi al nostro Caf.

Domande Frequenti

Cos’è l’Assegno di Inclusione e a chi si rivolge?

l’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale rivolta a:

  • nuclei con minorenni
  • nuclei con persone con disabilità (allegato 3 al DPCM 159/2013)
  • nuclei con persone anziane con almeno 60 anni
  • nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione

Da quando decorre l’assegno di inclusione?

Decorre dal 1° gennaio 2024

Come va presentata la domanda?

L’Assegno di inclusione dovrà essere richiesto con modalità telematica all’INPS secondo le seguenti modalità: utilizzando le credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica tramite il sito www.inps.it , oppure presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) oppure presso gli Istituti di patronato.

Se faccio la domanda il 1° gennaio 2024, quando potrò ricevere il beneficio?

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

Come si definisce la condizione di svantaggio e che certificazione è necessaria?

Con decreto attuativo verrà chiarito il tipo di certificazione necessaria per le diverse categorie di svantaggio. Per ora, a titolo esemplificativo, si considerano in condizione di svantaggio:

  • le persone in carico ai servizi per le persone con disabilità
  • le persone in carico ai servizi per le dipendenze
  • le persone in carico ai servizi per le donne vittime di violenza
  • le persone in carico ai servizi psicologici per la salute della persona
  • le persone in carico ai servizi per le malattie psichiatriche
  • le persone senza fissa dimora, iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, in carico ai servizi sociali territoriali

Cos'è la scala di equivalenza per l'assegno di inclusione?

La scala di equivalenza è un parametro che permette di confrontare situazioni familiari differenti, tenendo conto delle economie di scala che derivano dalla convivenza e di alcune particolari condizioni del nucleo familiare che comportano maggiori spese o disagi (presenza di persone con disabilità, nuclei monogenitore o famiglie numerose). Le diverse condizioni dei componenti del nucleo sono associate a un valore che viene sommato agli altri, questa somma va moltiplicata per la soglia reddituale di riferimento, che dunque si alzerà rispetto ai livelli ordinari di 6.000 o 7.560 euro (per i nuclei familiari è composti da sole persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza).

Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2  e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

  • di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
  • di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  • di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all’art. 6, comma 5 (con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza);
  • di 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla PA;
  • di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
  • di 0,1 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Ad esempio:

  • Per una famiglia composta da una coppia e due figli minori, dobbiamo sommare 1 (il parametro “base” di ciascun nucleo) + 0,15 per il primo figlio+ 0,15 per il secondo figlio. Il risultato è 1,30 da moltiplicare per il valore massimo del reddito familiare che di 6.000 euro: 6000×1,3= 7.800 euro di valore massimo del reddito familiare.
  • Per una coppia di due adulti di cui uno con disabilità dobbiamo sommare 1 (il parametro “base” di ciascun nucleo) + 0,5 per il componente con disabilità. Il risultato è 1,50 da moltiplicare per il valore massimo del reddito familiare che di 6.000 euro: 6000×1,5= 9.000 euro di valore massimo del reddito familiare.
  • Per una coppia di due persone con più di 67 anni, di cui uno con disabilità o non autosufficiente dobbiamo sempre sommare 1 (il parametro “base” di ciascun nucleo) + 0,5 per il componente con disabilità/non autosufficiente, ma in questo caso il valore massimo da moltiplicare per 1,50 non è 6.000 ma 7.560 euro e quindi 7.560×1,5= 11.340 di valore massimo del reddito familiare.

Quale è il primo passo che il richiedente ADI dovrà compiere?

Il richiedente presenterà telematicamente a INPS la richiesta dell’Assegno di Inclusione. L’INPS informa il richiedente che per ricevere il beneficio economico deve effettuare l’iscrizione presso la nuova piattaforma digitale SIISL al fine di sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale, autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai Centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 150/2015.

Cosa si intende per percorsi di protezione relativi alla violenza di genere? E chi li certifica? Ad esempio, è necessario l'inserimento in casa rifugio o la denuncia avvia già il percorso di protezione?

Fatte salve ulteriori specificazioni, l’articolo 6, comma 5, lettera d-bis, prevede una presa in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita, anche a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

La pensione di cittadinanza verrà eliminata completamente dal 2024?

A partire dal 1° gennaio 2024 la misura della pensione di cittadinanza è abolita. A decorrere da tale data per i nuclei con minorenni, persone con disabilità come definita ai sensi del regolamento ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, persone anziane con almeno 60 anni di età, componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione, sarà possibile presentare domanda ai fini del riconoscimento dell’Assegno di Inclusione, la nuova misura di sostegno economico ed inclusione sociale e professionale.

Qual è il ruolo dell’Ufficio Anagrafe nella nuova misura?

In base all’art. 8, comma 11, Decreto-Legge 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, i comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate  ai fini dell’ISEE con quelle disponibili presso gli uffici  anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. Tuttavia, ai sensi dall’articolo 4, comma 1 del medesimo decreto, i requisiti anagrafici sono preventivamente verificati dall’INPS anche sulla base delle informazioni messe a disposizione dal Ministero dell’Interno attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Pertanto, l’INPS per il tramite di GePI, invierà ai Comuni la richiesta di effettuare le verifiche laddove risulti necessario un supplemento di istruttoria rispetto alle informazioni nella loro disponibilità.

I controlli del nucleo familiare saranno fatti preliminarmente alla percezione della misura?

L’ Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’INPS, che lo riconosce, previa  verifica  del  possesso  dei requisiti e delle condizioni previsti richieste dalla legge, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche  dati  o messe a disposizione dai  comuni,  dal  Ministero  dell’interno attraverso l’Anagrafe nazionale della  popolazione  residente  (ANPR), dal Ministero della giustizia, dal  Ministero  dell’istruzione  e del  merito,  dall’Anagrafe  tributaria,   dal   pubblico   registro automobilistico e dalle altre pubbliche  amministrazioni  detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso  sistemi di   interoperabilità, fatti  salvi i controlli previsti dall’articolo 7 decreto-Legge 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.

Supporto per la formazione e il lavoro -SFL

Il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

Come funziona l’indennità:

Il SFL prevede una indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa di 350 euro mensili, erogata con bonifico per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità. L’erogazione è condizionata all’effettiva partecipazione alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale.

La misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura.

Chi può fare domanda:

  • persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni, componenti di nuclei familiari al cui interno non siano presenti minori, ultrasessantenni, persone con disabilità oppure in condizioni di svantaggio presi in carico dai servizi socio-sanitari, che non hanno quindi i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione. Può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’assegno di inclusione, a condizione che non siano calcolati nella scala di equivalenza, ad eccezione dei genitori;
  • con un valore dell’ISEE familiare non superiore a 6.000 euro:
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’ISEE;
  • patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150.000 euro
  • patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc.,al lordo delle franchigie) inferiore a:
    • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).
    • questi massimali sono incrementati di: 5.000 euro per ogni componente con disabilità; 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.
  • Requisiti relativi al godimento di beni durevoli: non possono possedere autoveicoli (cilindrata superiore a 1.600 cc), motoveicoli (cilindrata superiore a 250 cc) immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta; nessun limite se disabilità e agevolazione fiscale prevista per il mezzo.
  • Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
    • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
    • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
    • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
    • cittadino titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso;.
    • residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Questi i passaggi da effettuare:

  • Presentazione domanda SFL tramite Caf o Patronato
  • Conferma dell’iscrizione sul portale Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL);
  • Compilazione e sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) nel quale, oltre a confermare l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, si dovranno indicare almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione contattate per ricevere offerte di lavoro adatte al profilo professionale.

La domanda, la conferma dell’iscrizione al SIISL e il PAD possono essere gestite nello stesso momento.

  • Successivamente il Centro per l’Impiego convocherà i richiedenti per firmare il Patto di Servizio Personalizzato e l’interessato potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro oppure essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.

Domande Frequenti

Dove è possibile presentare la domanda per accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

La domanda può essere presentata:

  • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata al SFL dal 1° settembre 2023;
  • presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, a partire dal 1°settembre 2023;
  • presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF), a partire dal 1° gennaio 2024.

Il servizio civile rientra tra le misure previste dal Supporto alla formazione e al lavoro?

Si, rientra tra le misure del SFL anche il servizio civile universale per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione.

Come viene convocato il beneficiario dai servizi competenti?

A seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata tramite il Sistema Informativo Unitario, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari nell’ambito del patto di attivazione digitale.

Come si richiede la misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Il SFL viene richiesto dall’interessato all’INPS, presso gli Istituti di patronato o, a far data dal 1°gennaio 2024, presso i Centri di Assistenza fiscale con modalità telematiche e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. 
La richiesta è accolta dall’INPS, previa verifica del possesso dei requisiti, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dalle pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità.
Nella richiesta, l’interessato:

  • rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità ove non abbia già una dichiarazione attiva;
  • autorizza espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
  • dimostra l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Per l’accesso alla misura è, inoltre, necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di
attivazione mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), dove potrà precompilare il patto di attivazione digitale (PAD) che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.

Chi può accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Possono accedere alla misura di Supporto per la formazione e il lavoro singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. Il SFL può essere utilizzato esclusivamente anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza.

Per quali attività viene riconosciuto il Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Il Supporto formazione lavoro viene riconosciuto per l’avvio delle attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, orientamento specialistico, avviamento a formazione, supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo, supporto all’autoimpiego nell’ambito di programmi di politiche attive del lavoro e quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL). Tra le attività riconosciute è compresa l’iscrizione e la partecipazione a percorsi di istruzione di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Cosa è la misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

A partire dal 1° settembre 2023 è istituito il Supporto alla formazione e lavoro (SFL), nuova misura di attivazione al lavoro, che prevede la partecipazione dei beneficiari a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.
Nelle misure del SFL rientrano sia il servizio civile universale e che progetti utili alla collettività. La partecipazione ai percorsi prevede una indennità di partecipazione pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità ed è erogato mensilmente da parte dell’INPS.

Quali componenti del nucleo possono accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) anche se destinatari dell’Assegno di inclusione (ADI)?

Nello specifico si considerano attivabili al lavoro i componenti che non rientrano nella scala di equivalenza:

  • tutti i componenti maggiorenni oltre il primo conteggiato nella scala di equivalenza,
  • che non hanno disabilità o non autosufficienza
  • di età inferiore a 60 anni
  • senza carichi di cura
  • che non sia in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione

In cosa consiste il patto di attivazione digitale (PAD)?

Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell’attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione. Nel patto di attivazione digitale il beneficiario si impegna, altresì, a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Cosa succede dopo la stipula del patto di servizio personalizzato?

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.