Invalidità civile: a chi spetta

Invalidità e Disabilità

La persona affetta da una minorazione di tipo fisico, psichico o sensoriale, con una riduzione per­manente della capacità lavorativa – che viene espressa in percentuale – di almeno 1/3 (33%), e il minorenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età possono ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile.

Si considerano invalidi anche gli ultra 65enni che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

L’invalidità civile non riguarda gli invalidi per cause di lavoro, di guerra e di servizio, i ciechi e i sordi, che godono di benefici diversi.

Il riconoscimento dell’invalidità civile non è legato a requisiti contributivi specifici, che sono invece necessari per ottenere la pensione di inabilità da lavoro o l’assegno ordinario di invalidità.

Oltre ai cittadini italiani, se sono regolar­mente residenti in Italia, hanno diritto all’invalidità civile anche:

  • rifugiati;
  • apolidi;
  • cittadini della Repubblica di San Marino;
  • cittadini dei Paesi Ue;
  • stranieri di Paesi extra Ue con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
  • stranieri regolarmente soggior­nanti, titolari del permesso di soggiorno di almeno 1 anno.

Invalidità civile: i benefici

In base alla percentuale di invalidità civile riconosciuta o accertata dall’Inps, vengono riconosciuti differenti benefici:

  • prestazioni protesiche e ortopediche;
  • iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato;
  • esenzione dal ticket;
  • assegno mensile;
  • pensione di inabilità;
  • indennità di accompagnamento;
  • indennità di frequenza;
  • assegno sociale.

Invalidità civile: i benefici economici

Assegno mensile per invalidità civile

L’assegno mensile per invalidità civile spetta a chi ha i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
  • grado di invalidità non inferiore al 74% (invalidità parziale);
  • reddito entro il limite stabilito annual­mente dalla legge;
  • non svolgere attività lavorativa.

L’assegno mensile per invalidità civile viene pagato per 13 mensilità.

L’assegno mensile è incompatibile con:

  • pensioni dirette di invalidità erogate dall’assicura­zione generale obbligatoria (Ago) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e ogni altra gestione pensionistica obbligatoria per i lavoratori dipen­denti;
  • prestazioni dirette concesse a se­guito di invalidità contratte per cause di lavoro, di guerra e servizio.

L’interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità spetta a chi ha i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
  • inabilità al lavoro totale e permanente del 100% (invalidità totale);
  • reddito entro il limite stabilito annualmente dalla legge.

La pensione viene pagata per 13 mensilità.

Indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totalmente inabili, che non sono in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di svolgere gli atti quotidiani della vita e che hanno bisogno di assistenza continua.

L’indennità di accompagnamento viene riconosciuta senza considerare né il reddito posseduto dall’invalido né la sua età.

L’indennità di accompagnamento non spetta agli invalidi che:

  • sono ricoverati gratuitamente in istituto;
  • hanno un’indennità per invalidità con­tratta per causa di lavoro, di guerra o di servizio; in questo caso, l’interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento viene pagata per 12 mensilità.

Indennità di frequenza: a chi spetta

L’indennità di frequenza è un beneficio economico che viene riconosciuto per il sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al 18° anno di età, con i seguenti requisiti:

  • difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, oppure perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz;
  • ricorso (continuo o periodico) a trattamenti ria­bilitativi o terapeutici, oppure frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, oppure centri di formazione/addestramento profes­sionale;
  • reddito (personale del bambino) entro il limite stabilito annualmente dalla legge.

Si ha diritto all’indennità di frequenza durante l’ef­fettiva durata del trattamento o del corso e fino al mese successivo a quello di cessazione della frequenza (fino a un massimo di 12 mesi).

Assegno sociale

Per gli invalidi civili che raggiungono l’età pensionabile, aggiornata in base all’aspettativa di vita, la pensione di inabilità e l’assegno mensile vengono sostituiti dall’assegno sociale.

Collocamento mirato per disabili (legge 68/99): che cos’è e a chi spetta

Per gli invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 45%, per i ciechi civili e i sordi, è previsto il collocamento mirato che ha l’obiettivo di assegnare ai disabili impieghi compatibili con le proprie necessità di salute e le proprie capacità lavorative.

L’accertamento delle condizioni di disabilità per accedere al collocamento mirato, può essere effettuato insieme a quello dell’invalidità civile, cecità o sordità, oppure – in un secondo momento – se si è già in possesso del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile, senza bisogno del certificato medico.

Come chiedere l’invalidità civile

Prima di inviare la domanda di invalidità civile occorre essere in possesso del certificato compilato on line da un medico abilitato.

Una volta in possesso del certificato, per presentare la domanda di invalidità civile è possibile rivolgersi al nostro Studio.

Successivamente, l’interessato riceverà indicazioni per sottoporsi alla visita che, per i malati oncologici, viene effettuata entro 15 giorni dall’invio della domanda.

Alla fine dell’iter sanitario, l’Inps invia al richiedente il ver­bale relativo all’esito degli accertamenti.

Ciechi civili: i benefici

In base al grado di cecità spettano benefici differenti:

  • ai ciechi totali spettano pensione e indennità di accompa­gnamento;
  • ai ciechi parziali spettano pensione e indennità speciale;
  • a tutti spettano protesi e ausili, iscrizione al collocamento obbligatorio per disabili e esenzione dai ticket.

Oltre ai cittadini italiani, se sono regolar­mente residenti in Italia, hanno diritto ai benefici anche:

  • rifugiati;
  • apolidi;
  • cittadini della Repubblica di San Marino;
  • cittadini dei Paesi Ue;
  • stranieri di Paesi extra Ue con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
  • stranieri regolarmente soggior­nanti, titolari del permesso di soggiorno di almeno 1 anno.

Pensione per i ciechi totali: a chi spetta

La pensione per i ciechi totali spetta con i seguenti requisiti:

  • età superiore a 18 anni;
  • riconosciuta cecità assoluta, cioè con re­siduo visivo 00 in entrambi gli occhi;
  • reddito entro il limite stabilito annual­mente dalla legge.

La pensione per ciechi totali viene pagata in 13 mensilità, ma varia se il soggetto è ospitato o ricove­rato in un istituto assistenziale che provvede al suo sostentamento.

Indennità di accompagnamento per ciechi totali: a chi spetta

L’indennità di accompagnamento è concessa ai cie­chi civili totali indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età.

Inoltre, è irrilevante che l’interessato sia ricoverato in una struttura pubblica.  L’indennità viene pagata in 12 mensilità.

Non hanno diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che percepiscono un’indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio. In questo caso l’interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

Pensione per i ciechi parziali ventesimisti: a chi spetta

La pensione per i ciechi parziali ventesimisti spetta, indipendentemente dall’età, con i seguenti requisiti:

  • cecità parziale con un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi;
  • reddito entro il limite stabilito annual­mente dalla legge.

L’importo della pensione viene pagato in 13 mensilità.

Indennità speciale per ciechi parziali ventesimisti: a chi spetta

L’indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti spetta, indipendentemente dal reddito e dall’età, a chi ha un residuo visivo non superiore a 1/20 in en­trambi gli occhi con eventuale correzione.

L’indennità viene pagata in 12 mensilità e spetta per intero anche nel caso in cui il cieco sia ricoverato in istituto.

Collocamento mirato per disabili (legge68/99): che cos’è e a chi spetta

Per gli invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 45%, per i ciechi civili e i sordi, è previsto il collocamento mirato che ha l’obiettivo di assegnare ai disabili impieghi compatibili con le proprie necessità di salute e le proprie capacità lavorative.

L’accertamento delle condizioni di disabilità per accedere al collocamento mirato, può essere effettuato insieme a quello dell’invalidità civile, cecità o sordità, oppure – in un secondo momento – se si è già in possesso del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile, senza bisogno del certificato medico.

Ciechi civili: come chiedere il riconoscimento

Prima di inviare la domanda di invalidità civile occorre essere in possesso del certificato compilato on line da un medico abilitato.

Una volta in possesso del certificato, per presentare la domanda di invalidità civile è possibile rivolgersi al nostro Studio.

Successivamente, l’interessato riceverà indicazioni per sottoporsi alla visita.

Alla fine dell’iter sanitario, l’Inps invia al richiedente il ver­bale relativo all’esito degli accertamenti.

Sordi: i benefici

In base al grado di sordità spettano benefici differenti:

  • pensione;
  • indennità di comunicazione;
  • protesi e ausili, iscrizione al collocamento mirato, esenzione dal ticket.

Oltre ai cittadini italiani, se sono regolar­mente residenti in Italia, hanno diritto ai benefici anche:

  • rifugiati;
  • apolidi;
  • cittadini della Repubblica di San Marino;
  • cittadini dei Paesi Ue;
  • stranieri di Paesi extra Ue con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
  • stranieri regolarmente soggior­nanti, titolari del permesso di soggiorno di almeno 1 anno.

Pensione per i sordi

La pensione per i sordi spetta con i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
  • riconoscimento della sordità o di ipoacusia pari o superiore a 75 decibel di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 hertz nell’orecchio migliore;
  • reddito entro il limite stabilito annualmente dalla legge.

La pensione per i sordi viene pagata per 13 mensilità.

Indennità di comunicazione per i sordi

L’indennità di comunicazione è concessa ai sordi, indipendentemente dall’età e dal requisito reddituale.

L’indennità viene pagata in 12 mensilità.

Non hanno diritto all’indennità di comunicazione gli invalidi che percepiscono un’indennità per invalidità contratta per causa di lavoro, di guerra o di servizio. In questo caso l’interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

Assegno sociale

Al compimento dell’età pensionabile, aggiornata in base alla speranza di vita, la pensione per i sordi viene trasformata in assegno sociale.

Collocamento mirato per disabili (legge68/99): che cos’è e a chi spetta

Per gli invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 45%, per i ciechi civili e i sordi, è previsto il collocamento mirato che ha l’obiettivo di assegnare ai disabili impieghi compatibili con le proprie necessità di salute e le proprie capacità lavorative.

L’accertamento delle condizioni di disabilità per accedere al collocamento mirato, può essere effettuato insieme a quello dell’invalidità civile, cecità o sordità, oppure – in un secondo momento – se si è già in possesso del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile, senza bisogno del certificato medico.

Sordi: come chiedere il riconoscimento

Prima di inviare la domanda di invalidità civile occorre essere in possesso del certificato compilato on line da un medico abilitato.

Una volta in possesso del certificato, per presentare la domanda di invalidità civile è possibile rivolgersi al nostro Studio.

Successivamente, l’interessato riceverà indicazioni per sottoporsi alla visita.

Alla fine dell’iter sanitario, l’Inps invia al richiedente il ver­bale relativo all’esito degli accertamenti.

Invalidità da lavoro: che cos’è e a chi spetta

I lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa possono richiedere l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità se hanno specifici requisiti contributivi e sanitari.

I lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati (o iscritti alla gestione separata) possono richiedere l’assegno ordinario di invalidità se hanno i seguenti requisiti:

  • riduzione permanente della capacità di lavoro in misura superiore ai 2/3 (67%), a causa di infermità, difetto fisico o mentale;
  • 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda.

Il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda ed è compatibile con l’attività lavorativa.

L’assegno di invalidità, che può essere sottoposto a revisione, è valido per 3 anni e, dopo che è stato riconosciuto per 3 volte di seguito, viene confermato automaticamente.

La prestazione viene trasformata al raggiungimento dell’età pensionabile e, in presenza di tutti i requisiti, in pensione di vecchiaia

Pensione di inabilità per lavoratori dipendenti privati, autonomi e parasubordinati: a chi spetta

I lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati (o iscritti alla gestione separata) possono richiedere la pensione di inabilitàse hanno i seguenti requisiti:

  • riconoscimento dell’impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • 5 anni di contributi, di cui almeno 3 maturati nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda;
  • cessazione di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.

Il pagamento della pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. La pensione può essere sottoposta a revisione.

I pensionati di inabilità che non possono deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita possono richiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

Inidoneità e inabilità per i dipendenti pubblici

Pensione di inidoneità a proficuo lavoro: a chi spetta

La pensione di inidoneità spetta al lavoratore dipendente pubblico che smette di lavorare per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. Il riconoscimento di tale condizione spetta ad apposite commissioni che sottopongono il lavoratore a visita medica, su richiesta dell’amministrazione o del lavoratore stesso (inoltrata tramite l’amministrazione)

Per accedere alla pensione di inidoneità è necessario avere 15 anni di anzianità contributiva.

Il lavoratore dipendente può presentare domanda di pensione di inidoneità rivolgendosi al nostro Studio.

Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici: a chi spetta

La pensione di inabilità per i dipendenti pubblici è la prestazione che spetta al lavoratore dipendente pubblico che smette di lavorare per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non derivante da causa di servizio.

I requisiti per ottenere la pensione di inabilità per i dipendenti pubblici sono:

  • 5 anni di contributi, di cui almeno 3 maturati nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda;
  • cessazione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
  • riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma svolta in Italia o all’estero.

Handicap grave: che cos’è

La persona con una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare svantaggio sociale o emarginazione, può ottenere il riconoscimento dello stato di handicap grave, previsto dalla legge 104.

Il riconoscimento dello stato di handicap grave non prevede benefici economici, ma è indispensabile per accedere a specifiche agevolazioni sul lavoro, come i permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono.

Il riconoscimento dello stato di handicap grave non è legato al riconoscimento dell’invalidità civile.

Handicap grave: la domanda di riconoscimento

La domanda per il riconoscimento dello stato di handicap grave deve essere corredata dal certificato compilato online da un medico abilitato.

Per presentare la domanda per il riconoscimento dello stato di handicap grave è possibile rivolgersi al nostro Studio.

Successivamente, l’interessato riceverà indicazioni per sottoporsi alla visita.

Per i malati oncologici la visita viene effettuata entro 15 giorni dall’invio della domanda.

Alla fine dell’iter sanitario, l’Inps invia al richiedente il ver­bale relativo all’esito degli accertamenti.

Lavoratori disabili: permessi mensili e giornalieri per legge 104

Il lavoratore disabile grave può usufruire alterna­tivamente dei permessi orari o giornalieri mensili per legge 104.

Legge 104: divieto di trasferimento

La legge 104 prevede che il lavoratore disabile grave debba dare il proprio con­senso per il trasferimento in altra sede, altrimenti il trasferimento è vietato.

Legge 104: scelta della sede di lavoro

La legge 104 prevede per il lavoratore disabile la scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Il diritto viene accolto dall’azienda se possibile.

Malati oncologici: il diritto al part-time

I lavoratori affetti da patologie oncologiche o cronico-degenerative, con una riduzione riconosciuta della capacità lavorativa, causata anche dagli effetti invalidanti delle terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.

Congedo per cure di 30 giorni all’anno

I lavoratori mutilati e invalidi civili che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% hanno diritto al congedo per cure di 30 giorni all’anno. Questo congedo può essere utilizzato anche in modo frazionato e non rientra nel pe­riodo di comporto. Il trattamento economico è calcolato secondo il regime delle assenze per malattia.

La domanda di congedo per cure va inol­trata al datore di lavoro.

Collocamento mirato per disabili (legge68/99): che cos’è e a chi spetta

Per gli invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 45%, per i ciechi civili e i sordi, è previsto il collocamento mirato che ha l’obiettivo di assegnare ai disabili impieghi compatibili con le proprie necessità di salute e le proprie capacità lavorative.

L’accertamento delle condizioni di disabilità per accedere al collocamento mirato, può essere effettuato insieme a quello dell’invalidità civile, cecità o sordità, oppure – in un secondo momento – se si è già in possesso del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile, senza bisogno del certificato medico.

Assistenza a familiari disabili: permessi e congedi per legge 104

Permessi giornalieri per legge 104

Il lavoratore che assiste un familiare disabile grave, parente o affine entro il 2° grado (o entro il 3° grado, in specifiche situazioni), ha diritto a 3 giorni di permesso mensile per legge 104, utilizzabili anche in maniera continuativa.

permessi giornalieri per legge 104 per assistere il familiare disabile grave possono essere utilizzati dal lavoratore, a condizione che il familiare non sia ricoverato a tempo pieno.

permessi giornalieri per legge 104 sono sempre retribuiti e coperti da contribuzione figurativa utile per la pensione.

Per assistere un figlio disabile grave, i permessi giornalieri per legge 104 sono riconosciuti a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono utilizzarli alternativamente. Invece, per assistere un qualsiasi altro familiare disabile grave, i permessi spettano a un solo lavoratore dipendente.

Nel caso in cui il lavoratore debba assistere più disabili gravi può ottenere permessi per ciascuno dei disabili di cui si prende cura, a condizione che l’assistito sia il coniuge o un parente di 1° grado oppure di 2° grado (in specifiche situazioni).

Congedo straordinario per assistere disabili gravi

Il congedo straordinario può essere richiesto per assistere disabili gravi per una durata massima com­plessiva di 2 anni, per ogni persona assistita e nell’arco dell’intera vita lavorativa.

A chi spetta il congedo straordinario:

  • coniuge convivente del disabile grave;
  • padre o madre, anche adottivi, nel caso in cui il coniuge del disabile grave manchi o sia deceduto oppure sia affetto da patologie invalidanti;
  • uno dei figli conviventi del disabile grave, nel caso in cui padre o madre, anche adottivi, manchino o siano deceduti oppure siano affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei fratelli o delle sorelle conviventi del disabile grave, nel caso in cui i figli conviventi del disabile manchino, siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei parenti o affini entro il 3° grado conviventi del disabile grave, nel caso in cui altri fa­miliari del disabile – idonei a prendersene cura – manchino, siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti.

Il congedo straordinario non spetta se il disabile è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, a meno che la presenza del familiare non sia richiesta dalla struttura sanitaria che lo ospita.

Il lavoratore ha diritto a beneficiare del congedo entro 60 giorni dalla richiesta.

Il congedo straordinario per assistere disabili gravi può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato.

Durante il congedo il lavoratore non può svolgere alcun tipo di lavoro.

Al lavoratore spetta un’indennità corrispondente all’ultima re­tribuzione.

Il periodo di congedo straordinario è coperto fino a un certo importo da contributi figurativi, utili per la pensione.

Assistenza a figli disabili gravi: i diritti dei genitori

I genitori lavoratori dipendenti, anche adottivi o affidatari, con figli disabili gravi possono assentarsi dal lavoro grazie ad appositi permessi.

Figli disabili gravi fino a 3 anni: permessi giornalieri orari per i genitori

I genitori di figli disabili gravi con meno di 3 anni possono utilizzare 2 ore di permessi giornalieri orari se lavorano per almeno 6 ore, oppure 1 ora se l’attività lavorativa è inferiore alle 6 ore.

permessi giornalieri orari possono essere richiesti soltanto se il bambino non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.

Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, i permessi giornalieri orari sono utilizzabili, in alternativa, dalla madre o dal pa­dre.

Al lavoratore spetta un’indennità pari al 100% della retribuzione.

I riposi sono coperti da  contributi figurativi fino a un certo importo e possono essere integrati con il riscatto o con i ver­samenti volontari.

Figli disabili gravi fino a 12 anni: prolungamento del congedo parentale

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di figlio disabile grave hanno diritto al prolungamento del congedo parenta­le, utilizzabile fino ai 12 anni del bambino se quest’ultimo non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, a meno che la presenza del genitore non sia richiesta dalla struttura sanitaria che lo ospita.

Il prolungamento del congedo parentale può iniziare dopo la fine del congedo parentale ordinario e essere utilizzato dai genitori, in maniera continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a 3 anni (compresi i periodi di congedo parentale ordinario).

Il prolungamento del congedo parentale può essere utilizzato in alternativa ai permessi orari per figli disabili gravi minori di 3 anni.

Per tutta la durata del congedo, il lavoratore ha dirit­to a una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione, a meno che il contratto collettivo non preveda un trattamento più favorevole.

Anche i periodi di congedo parentale prolungato sono coperti da contribuzione figurativa utile per il diritto e la misura della pensione.

Figli disabili gravi: i permessi mensili legge 104

La lavoratrice madre o, in al­ternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di un disabile grave hanno diritto ai permessi mensili di 3 giorni, se il disabile non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.

permessi mensili possono anche essere frazionati in permessi orari.

permessi mensili a ore o a giornata intera sono sempre retribuiti e sono coperti da  contribuzione figurativa utile per la pensione.

Il permesso spetta al genitore lavoratore dipendente anche se l’altro non lavora o ha un rapporto di lavoro a domicilio o domestico.

Assistenza a familiari disabili: agevolazioni per i lavoratori per legge 104

Legge 104: richiesta di part time

In alcuni casi particolari, i lavoratori che fanno richiesta di part time per assistere familiari disabili hanno la priorità a trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Nello specifico, le situazioni che possono dare diritto alla trasformazione in base alla richiesta di part time sono:

  • coniuge, figli o genitori del lavoratore con patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative;
  • convivente disabile grave con totale e permanente inabilità lavorativa, che ha bisogno di assistenza continua perché non è in grado di compie­re gli atti quotidiani della vita;
  • figlio convivente portatore di handicap oppure di età non superiore ai 13 anni.

Legge 104: esonero dal lavoro notturno

Il lavoratore che ha a carico un disabile non è obbligato a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6). La richiesta di esonero dal lavoro notturno va presentata in forma scritta al datore di lavoro entro le 24 ore precedenti l’inizio previsto del turno di lavoro.

Legge 104: divieto di trasferimento

La legge 104 prevede che il lavoratore che assiste un familiare disabile grave debba dare il proprio con­senso per il trasferimento in altra sede, altrimenti il trasferimento è vietato.

Legge 104: scelta della sede di lavoro

Per il genitore di disabile grave e per chi assiste un parente disabile entro il 2° grado (o 3° gra­do in specifiche situazioni) la sede di lavoro può essere scelta in base alla vicinanza al domicilio della persona da assistere.

Il diritto viene accolto dall’azienda se possibile.

Smart working per i lavoratori che assistono familiari disabili

I lavoratori che hanno figli disabili gravi hanno la priorità nell’accoglimento della richiesta di smart working da parte del datore di lavoro.

Permesso per lutto e per grave infermità

Il lavoratore ha diritto al permesso per lutto o per grave infermità retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno, in caso di decesso o grave infermità del coniuge, del convivente o di un parente entro il 2° grado.

I giorni di permesso devono essere utilizzati en­tro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento della grave infermità o dall’emergere della necessità di prov­vedere a conseguenti interventi terapeutici.

La grave infermità può essere certificata da uno dei seguenti soggetti:

  • medi­co specialista del servizio sanitario nazionale o convenzionato;
  • medico di me­dicina generale;
  • pediatra di libera scelta;
  • struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

La certificazione relativa alla grave infermità o al decesso deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’atti­vità lavorativa.

Congedo non retribuito per motivi familiari

Il lavoratore può chiedere un congedo non retribuito di massimo 2 anni per gravi mo­tivi familiari o personali, conservando il posto di lavoro.

Il congedo non retribuito per motivi familiari può riguardare:

  • lavoratore;
  • famiglia anagrafica del lavoratore;
  • soggetti legati al lavoratore, anche non conviventi, quali:
  • coniuge;
  • figli e, in loro mancanza, discendenti prossimi;
  • genitori e, in loro man­canza, ascendenti prossimi;
  • genitori adottivi;
  • generi e nuore;
  • suoceri;
  • fratelli;
  • parenti entro il 3° grado portatori di handicap, anche se non conviventi.

Il congedo non retribuito per motivi familiari può essere richiesto per:

  • situazioni di grave disagio personale del lavoratore;
  • necessità derivanti dal decesso di un familiare;
  • situazioni che comportano un particolare impegno del dipenden­te o della sua famiglia nell’assistenza di un familiare;
  • situazioni in cui:
  • il familiare riporta una riduzione o perdita dell’autonomia personale temporanea o permanente;
  • il familiare richiede assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  • il trat­tamento sanitario per il familiare richiede la partecipazione attiva del lavoratore;
  • il figlio del lavoratore è affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva acute o croniche o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coin­volgimento dei genitori.

Il congedo non retribuito per motivi familiari può essere utilizzato per un periodo continuativo o frazionato, può essere richiesto soltanto una volta nell’arco dell’intera vita lavorativa e non viene considerato a livello previdenziale.

Invalidità civile: a chi spetta

Invalidità e Disabilità

La persona affetta da una minorazione di tipo fisico, psichico o sensoriale, con una riduzione per­manente della capacità lavorativa – che viene espressa in percentuale – di almeno 1/3 (33%), e il minorenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età possono ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile.

Si considerano invalidi anche gli ultra 65enni che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

L’invalidità civile non riguarda gli invalidi per cause di lavoro, di guerra e di servizio, i ciechi e i sordi, che godono di benefici diversi.

Il riconoscimento dell’invalidità civile non è legato a requisiti contributivi specifici, che sono invece necessari per ottenere la pensione di inabilità da lavoro o l’assegno ordinario di invalidità.

Oltre ai cittadini italiani, se sono regolar­mente residenti in Italia, hanno diritto all’invalidità civile anche:

  • rifugiati;
  • apolidi;
  • cittadini della Repubblica di San Marino;
  • cittadini dei Paesi Ue;
  • stranieri di Paesi extra Ue con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
  • stranieri regolarmente soggior­nanti, titolari del permesso di soggiorno di almeno 1 anno.

Invalidità civile: i benefici

In base alla percentuale di invalidità civile riconosciuta o accertata dall’Inps, vengono riconosciuti differenti benefici:

  • prestazioni protesiche e ortopediche;
  • iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato;
  • esenzione dal ticket;
  • assegno mensile;
  • pensione di inabilità;
  • indennità di accompagnamento;
  • indennità di frequenza;
  • assegno sociale.

Invalidità civile: i benefici economici

Assegno mensile per invalidità civile

L’assegno mensile per invalidità civile spetta a chi ha i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
  • grado di invalidità non inferiore al 74% (invalidità parziale);
  • reddito entro il limite stabilito annual­mente dalla legge;
  • non svolgere attività lavorativa.

L’assegno mensile per invalidità civile viene pagato per 13 mensilità.

L’assegno mensile è incompatibile con:

  • pensioni dirette di invalidità erogate dall’assicura­zione generale obbligatoria (Ago) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e ogni altra gestione pensionistica obbligatoria per i lavoratori dipen­denti;
  • prestazioni dirette concesse a se­guito di invalidità contratte per cause di lavoro, di guerra e servizio.

L’interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità spetta a chi ha i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
  • inabilità al lavoro totale e permanente del 100% (invalidità totale);
  • reddito entro il limite stabilito annualmente dalla legge.

La pensione viene pagata per 13 mensilità.

Indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totalmente inabili, che non sono in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di svolgere gli atti quotidiani della vita e che hanno bisogno di assistenza continua.

L’indennità di accompagnamento viene riconosciuta senza considerare né il reddito posseduto dall’invalido né la sua età.

L’indennità di accompagnamento non spetta agli invalidi che:

  • sono ricoverati gratuitamente in istituto;
  • hanno un’indennità per invalidità con­tratta per causa di lavoro, di guerra o di servizio; in questo caso, l’interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento viene pagata per 12 mensilità.

Indennità di frequenza: a chi spetta

L’indennità di frequenza è un beneficio economico che viene riconosciuto per il sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al 18° anno di età, con i seguenti requisiti:

  • difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, oppure perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz;
  • ricorso (continuo o periodico) a trattamenti ria­bilitativi o terapeutici, oppure frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, oppure centri di formazione/addestramento profes­sionale;
  • reddito (personale del bambino) entro il limite stabilito annualmente dalla legge.

Si ha diritto all’indennità di frequenza durante l’ef­fettiva durata del trattamento o del corso e fino al mese successivo a quello di cessazione della frequenza (fino a un massimo di 12 mesi).

Assegno sociale

Per gli invalidi civili che raggiungono l’età pensionabile, aggiornata in base all’aspettativa di vita, la pensione di inabilità e l’assegno mensile vengono sostituiti dall’assegno sociale.

Collocamento mirato per disabili (legge 68/99): che cos’è e a chi spetta

Per gli invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 45%, per i ciechi civili e i sordi, è previsto il collocamento mirato che ha l’obiettivo di assegnare ai disabili impieghi compatibili con le proprie necessità di salute e le proprie capacità lavorative.

L’accertamento delle condizioni di disabilità per accedere al collocamento mirato, può essere effettuato insieme a quello dell’invalidità civile, cecità o sordità, oppure – in un secondo momento – se si è già in possesso del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile, senza bisogno del certificato medico.

Come chiedere l’invalidità civile

Prima di inviare la domanda di invalidità civile occorre essere in possesso del certificato compilato on line da un medico abilitato.

Una volta in possesso del certificato, per presentare la domanda di invalidità civile è possibile rivolgersi al nostro Studio.

Successivamente, l’interessato riceverà indicazioni per sottoporsi alla visita che, per i malati oncologici, viene effettuata entro 15 giorni dall’invio della domanda.

Alla fine dell’iter sanitario, l’Inps invia al richiedente il ver­bale relativo all’esito degli accertamenti.

Ciechi civili: i benefici

In base al grado di cecità spettano benefici differenti:

  • ai ciechi totali spettano pensione e indennità di accompa­gnamento;
  • ai ciechi parziali spettano pensione e indennità speciale;
  • a tutti spettano protesi e ausili, iscrizione al collocamento obbligatorio per disabili e esenzione dai ticket.

Oltre ai cittadini italiani, se sono regolar­mente residenti in Italia, hanno diritto ai benefici anche:

  • rifugiati;
  • apolidi;
  • cittadini della Repubblica di San Marino;
  • cittadini dei Paesi Ue;
  • stranieri di Paesi extra Ue con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
  • stranieri regolarmente soggior­nanti, titolari del permesso di soggiorno di almeno 1 anno.

Pensione per i ciechi totali: a chi spetta

La pensione per i ciechi totali spetta con i seguenti requisiti:

  • età superiore a 18 anni;
  • riconosciuta cecità assoluta, cioè con re­siduo visivo 00 in entrambi gli occhi;
  • reddito entro il limite stabilito annual­mente dalla legge.

La pensione per ciechi totali viene pagata in 13 mensilità, ma varia se il soggetto è ospitato o ricove­rato in un istituto assistenziale che provvede al suo sostentamento.

Indennità di accompagnamento per ciechi totali: a chi spetta

L’indennità di accompagnamento è concessa ai cie­chi civili totali indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età.

Inoltre, è irrilevante che l’interessato sia ricoverato in una struttura pubblica.  L’indennità viene pagata in 12 mensilità.

Non hanno diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che percepiscono un’indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio. In questo caso l’interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

Pensione per i ciechi parziali ventesimisti: a chi spetta

La pensione per i ciechi parziali ventesimisti spetta, indipendentemente dall’età, con i seguenti requisiti:

  • cecità parziale con un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi;
  • reddito entro il limite stabilito annual­mente dalla legge.

L’importo della pensione viene pagato in 13 mensilità.

Indennità speciale per ciechi parziali ventesimisti: a chi spetta

L’indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti spetta, indipendentemente dal reddito e dall’età, a chi ha un residuo visivo non superiore a 1/20 in en­trambi gli occhi con eventuale correzione.

L’indennità viene pagata in 12 mensilità e spetta per intero anche nel caso in cui il cieco sia ricoverato in istituto.

Collocamento mirato per disabili (legge68/99): che cos’è e a chi spetta

Per gli invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 45%, per i ciechi civili e i sordi, è previsto il collocamento mirato che ha l’obiettivo di assegnare ai disabili impieghi compatibili con le proprie necessità di salute e le proprie capacità lavorative.

L’accertamento delle condizioni di disabilità per accedere al collocamento mirato, può essere effettuato insieme a quello dell’invalidità civile, cecità o sordità, oppure – in un secondo momento – se si è già in possesso del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile, senza bisogno del certificato medico.

Ciechi civili: come chiedere il riconoscimento

Prima di inviare la domanda di invalidità civile occorre essere in possesso del certificato compilato on line da un medico abilitato.

Una volta in possesso del certificato, per presentare la domanda di invalidità civile è possibile rivolgersi al nostro Studio.

Successivamente, l’interessato riceverà indicazioni per sottoporsi alla visita.

Alla fine dell’iter sanitario, l’Inps invia al richiedente il ver­bale relativo all’esito degli accertamenti.

Sordi: i benefici

In base al grado di sordità spettano benefici differenti:

  • pensione;
  • indennità di comunicazione;
  • protesi e ausili, iscrizione al collocamento mirato, esenzione dal ticket.

Oltre ai cittadini italiani, se sono regolar­mente residenti in Italia, hanno diritto ai benefici anche:

  • rifugiati;
  • apolidi;
  • cittadini della Repubblica di San Marino;
  • cittadini dei Paesi Ue;
  • stranieri di Paesi extra Ue con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
  • stranieri regolarmente soggior­nanti, titolari del permesso di soggiorno di almeno 1 anno.

Pensione per i sordi

La pensione per i sordi spetta con i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
  • riconoscimento della sordità o di ipoacusia pari o superiore a 75 decibel di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 hertz nell’orecchio migliore;
  • reddito entro il limite stabilito annualmente dalla legge.

La pensione per i sordi viene pagata per 13 mensilità.

Indennità di comunicazione per i sordi

L’indennità di comunicazione è concessa ai sordi, indipendentemente dall’età e dal requisito reddituale.

L’indennità viene pagata in 12 mensilità.

Non hanno diritto all’indennità di comunicazione gli invalidi che percepiscono un’indennità per invalidità contratta per causa di lavoro, di guerra o di servizio. In questo caso l’interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

Assegno sociale

Al compimento dell’età pensionabile, aggiornata in base alla speranza di vita, la pensione per i sordi viene trasformata in assegno sociale.

Collocamento mirato per disabili (legge68/99): che cos’è e a chi spetta

Per gli invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 45%, per i ciechi civili e i sordi, è previsto il collocamento mirato che ha l’obiettivo di assegnare ai disabili impieghi compatibili con le proprie necessità di salute e le proprie capacità lavorative.

L’accertamento delle condizioni di disabilità per accedere al collocamento mirato, può essere effettuato insieme a quello dell’invalidità civile, cecità o sordità, oppure – in un secondo momento – se si è già in possesso del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile, senza bisogno del certificato medico.

Sordi: come chiedere il riconoscimento

Prima di inviare la domanda di invalidità civile occorre essere in possesso del certificato compilato on line da un medico abilitato.

Una volta in possesso del certificato, per presentare la domanda di invalidità civile è possibile rivolgersi al nostro Studio.

Successivamente, l’interessato riceverà indicazioni per sottoporsi alla visita.

Alla fine dell’iter sanitario, l’Inps invia al richiedente il ver­bale relativo all’esito degli accertamenti.

Invalidità da lavoro: che cos’è e a chi spetta

I lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa possono richiedere l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità se hanno specifici requisiti contributivi e sanitari.

I lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati (o iscritti alla gestione separata) possono richiedere l’assegno ordinario di invalidità se hanno i seguenti requisiti:

  • riduzione permanente della capacità di lavoro in misura superiore ai 2/3 (67%), a causa di infermità, difetto fisico o mentale;
  • 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda.

Il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda ed è compatibile con l’attività lavorativa.

L’assegno di invalidità, che può essere sottoposto a revisione, è valido per 3 anni e, dopo che è stato riconosciuto per 3 volte di seguito, viene confermato automaticamente.

La prestazione viene trasformata al raggiungimento dell’età pensionabile e, in presenza di tutti i requisiti, in pensione di vecchiaia

Pensione di inabilità per lavoratori dipendenti privati, autonomi e parasubordinati: a chi spetta

I lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati (o iscritti alla gestione separata) possono richiedere la pensione di inabilitàse hanno i seguenti requisiti:

  • riconoscimento dell’impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • 5 anni di contributi, di cui almeno 3 maturati nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda;
  • cessazione di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.

Il pagamento della pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. La pensione può essere sottoposta a revisione.

I pensionati di inabilità che non possono deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita possono richiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

Inidoneità e inabilità per i dipendenti pubblici

Pensione di inidoneità a proficuo lavoro: a chi spetta

La pensione di inidoneità spetta al lavoratore dipendente pubblico che smette di lavorare per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. Il riconoscimento di tale condizione spetta ad apposite commissioni che sottopongono il lavoratore a visita medica, su richiesta dell’amministrazione o del lavoratore stesso (inoltrata tramite l’amministrazione)

Per accedere alla pensione di inidoneità è necessario avere 15 anni di anzianità contributiva.

Il lavoratore dipendente può presentare domanda di pensione di inidoneità rivolgendosi al nostro Studio.

Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici: a chi spetta

La pensione di inabilità per i dipendenti pubblici è la prestazione che spetta al lavoratore dipendente pubblico che smette di lavorare per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non derivante da causa di servizio.

I requisiti per ottenere la pensione di inabilità per i dipendenti pubblici sono:

  • 5 anni di contributi, di cui almeno 3 maturati nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda;
  • cessazione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
  • riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma svolta in Italia o all’estero.

Handicap grave: che cos’è

La persona con una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare svantaggio sociale o emarginazione, può ottenere il riconoscimento dello stato di handicap grave, previsto dalla legge 104.

Il riconoscimento dello stato di handicap grave non prevede benefici economici, ma è indispensabile per accedere a specifiche agevolazioni sul lavoro, come i permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono.

Il riconoscimento dello stato di handicap grave non è legato al riconoscimento dell’invalidità civile.

Handicap grave: la domanda di riconoscimento

La domanda per il riconoscimento dello stato di handicap grave deve essere corredata dal certificato compilato online da un medico abilitato.

Per presentare la domanda per il riconoscimento dello stato di handicap grave è possibile rivolgersi al nostro Studio.

Successivamente, l’interessato riceverà indicazioni per sottoporsi alla visita.

Per i malati oncologici la visita viene effettuata entro 15 giorni dall’invio della domanda.

Alla fine dell’iter sanitario, l’Inps invia al richiedente il ver­bale relativo all’esito degli accertamenti.

Lavoratori disabili: permessi mensili e giornalieri per legge 104

Il lavoratore disabile grave può usufruire alterna­tivamente dei permessi orari o giornalieri mensili per legge 104.

Legge 104: divieto di trasferimento

La legge 104 prevede che il lavoratore disabile grave debba dare il proprio con­senso per il trasferimento in altra sede, altrimenti il trasferimento è vietato.

Legge 104: scelta della sede di lavoro

La legge 104 prevede per il lavoratore disabile la scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Il diritto viene accolto dall’azienda se possibile.

Malati oncologici: il diritto al part-time

I lavoratori affetti da patologie oncologiche o cronico-degenerative, con una riduzione riconosciuta della capacità lavorativa, causata anche dagli effetti invalidanti delle terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.

Congedo per cure di 30 giorni all’anno

I lavoratori mutilati e invalidi civili che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% hanno diritto al congedo per cure di 30 giorni all’anno. Questo congedo può essere utilizzato anche in modo frazionato e non rientra nel pe­riodo di comporto. Il trattamento economico è calcolato secondo il regime delle assenze per malattia.

La domanda di congedo per cure va inol­trata al datore di lavoro.

Collocamento mirato per disabili (legge68/99): che cos’è e a chi spetta

Per gli invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 45%, per i ciechi civili e i sordi, è previsto il collocamento mirato che ha l’obiettivo di assegnare ai disabili impieghi compatibili con le proprie necessità di salute e le proprie capacità lavorative.

L’accertamento delle condizioni di disabilità per accedere al collocamento mirato, può essere effettuato insieme a quello dell’invalidità civile, cecità o sordità, oppure – in un secondo momento – se si è già in possesso del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile, senza bisogno del certificato medico.

Assistenza a familiari disabili: permessi e congedi per legge 104

Permessi giornalieri per legge 104

Il lavoratore che assiste un familiare disabile grave, parente o affine entro il 2° grado (o entro il 3° grado, in specifiche situazioni), ha diritto a 3 giorni di permesso mensile per legge 104, utilizzabili anche in maniera continuativa.

permessi giornalieri per legge 104 per assistere il familiare disabile grave possono essere utilizzati dal lavoratore, a condizione che il familiare non sia ricoverato a tempo pieno.

permessi giornalieri per legge 104 sono sempre retribuiti e coperti da contribuzione figurativa utile per la pensione.

Per assistere un figlio disabile grave, i permessi giornalieri per legge 104 sono riconosciuti a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono utilizzarli alternativamente. Invece, per assistere un qualsiasi altro familiare disabile grave, i permessi spettano a un solo lavoratore dipendente.

Nel caso in cui il lavoratore debba assistere più disabili gravi può ottenere permessi per ciascuno dei disabili di cui si prende cura, a condizione che l’assistito sia il coniuge o un parente di 1° grado oppure di 2° grado (in specifiche situazioni).

Congedo straordinario per assistere disabili gravi

Il congedo straordinario può essere richiesto per assistere disabili gravi per una durata massima com­plessiva di 2 anni, per ogni persona assistita e nell’arco dell’intera vita lavorativa.

A chi spetta il congedo straordinario:

  • coniuge convivente del disabile grave;
  • padre o madre, anche adottivi, nel caso in cui il coniuge del disabile grave manchi o sia deceduto oppure sia affetto da patologie invalidanti;
  • uno dei figli conviventi del disabile grave, nel caso in cui padre o madre, anche adottivi, manchino o siano deceduti oppure siano affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei fratelli o delle sorelle conviventi del disabile grave, nel caso in cui i figli conviventi del disabile manchino, siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei parenti o affini entro il 3° grado conviventi del disabile grave, nel caso in cui altri fa­miliari del disabile – idonei a prendersene cura – manchino, siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti.

Il congedo straordinario non spetta se il disabile è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, a meno che la presenza del familiare non sia richiesta dalla struttura sanitaria che lo ospita.

Il lavoratore ha diritto a beneficiare del congedo entro 60 giorni dalla richiesta.

Il congedo straordinario per assistere disabili gravi può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato.

Durante il congedo il lavoratore non può svolgere alcun tipo di lavoro.

Al lavoratore spetta un’indennità corrispondente all’ultima re­tribuzione.

Il periodo di congedo straordinario è coperto fino a un certo importo da contributi figurativi, utili per la pensione.

Assistenza a figli disabili gravi: i diritti dei genitori

I genitori lavoratori dipendenti, anche adottivi o affidatari, con figli disabili gravi possono assentarsi dal lavoro grazie ad appositi permessi.

Figli disabili gravi fino a 3 anni: permessi giornalieri orari per i genitori

I genitori di figli disabili gravi con meno di 3 anni possono utilizzare 2 ore di permessi giornalieri orari se lavorano per almeno 6 ore, oppure 1 ora se l’attività lavorativa è inferiore alle 6 ore.

permessi giornalieri orari possono essere richiesti soltanto se il bambino non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.

Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, i permessi giornalieri orari sono utilizzabili, in alternativa, dalla madre o dal pa­dre.

Al lavoratore spetta un’indennità pari al 100% della retribuzione.

I riposi sono coperti da  contributi figurativi fino a un certo importo e possono essere integrati con il riscatto o con i ver­samenti volontari.

Figli disabili gravi fino a 12 anni: prolungamento del congedo parentale

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di figlio disabile grave hanno diritto al prolungamento del congedo parenta­le, utilizzabile fino ai 12 anni del bambino se quest’ultimo non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, a meno che la presenza del genitore non sia richiesta dalla struttura sanitaria che lo ospita.

Il prolungamento del congedo parentale può iniziare dopo la fine del congedo parentale ordinario e essere utilizzato dai genitori, in maniera continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a 3 anni (compresi i periodi di congedo parentale ordinario).

Il prolungamento del congedo parentale può essere utilizzato in alternativa ai permessi orari per figli disabili gravi minori di 3 anni.

Per tutta la durata del congedo, il lavoratore ha dirit­to a una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione, a meno che il contratto collettivo non preveda un trattamento più favorevole.

Anche i periodi di congedo parentale prolungato sono coperti da contribuzione figurativa utile per il diritto e la misura della pensione.

Figli disabili gravi: i permessi mensili legge 104

La lavoratrice madre o, in al­ternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di un disabile grave hanno diritto ai permessi mensili di 3 giorni, se il disabile non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.

permessi mensili possono anche essere frazionati in permessi orari.

permessi mensili a ore o a giornata intera sono sempre retribuiti e sono coperti da  contribuzione figurativa utile per la pensione.

Il permesso spetta al genitore lavoratore dipendente anche se l’altro non lavora o ha un rapporto di lavoro a domicilio o domestico.

Assistenza a familiari disabili: agevolazioni per i lavoratori per legge 104

Legge 104: richiesta di part time

In alcuni casi particolari, i lavoratori che fanno richiesta di part time per assistere familiari disabili hanno la priorità a trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Nello specifico, le situazioni che possono dare diritto alla trasformazione in base alla richiesta di part time sono:

  • coniuge, figli o genitori del lavoratore con patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative;
  • convivente disabile grave con totale e permanente inabilità lavorativa, che ha bisogno di assistenza continua perché non è in grado di compie­re gli atti quotidiani della vita;
  • figlio convivente portatore di handicap oppure di età non superiore ai 13 anni.

Legge 104: esonero dal lavoro notturno

Il lavoratore che ha a carico un disabile non è obbligato a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6). La richiesta di esonero dal lavoro notturno va presentata in forma scritta al datore di lavoro entro le 24 ore precedenti l’inizio previsto del turno di lavoro.

Legge 104: divieto di trasferimento

La legge 104 prevede che il lavoratore che assiste un familiare disabile grave debba dare il proprio con­senso per il trasferimento in altra sede, altrimenti il trasferimento è vietato.

Legge 104: scelta della sede di lavoro

Per il genitore di disabile grave e per chi assiste un parente disabile entro il 2° grado (o 3° gra­do in specifiche situazioni) la sede di lavoro può essere scelta in base alla vicinanza al domicilio della persona da assistere.

Il diritto viene accolto dall’azienda se possibile.

Smart working per i lavoratori che assistono familiari disabili

I lavoratori che hanno figli disabili gravi hanno la priorità nell’accoglimento della richiesta di smart working da parte del datore di lavoro.

Permesso per lutto e per grave infermità

Il lavoratore ha diritto al permesso per lutto o per grave infermità retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno, in caso di decesso o grave infermità del coniuge, del convivente o di un parente entro il 2° grado.

I giorni di permesso devono essere utilizzati en­tro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento della grave infermità o dall’emergere della necessità di prov­vedere a conseguenti interventi terapeutici.

La grave infermità può essere certificata da uno dei seguenti soggetti:

  • medi­co specialista del servizio sanitario nazionale o convenzionato;
  • medico di me­dicina generale;
  • pediatra di libera scelta;
  • struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

La certificazione relativa alla grave infermità o al decesso deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’atti­vità lavorativa.

Congedo non retribuito per motivi familiari

Il lavoratore può chiedere un congedo non retribuito di massimo 2 anni per gravi mo­tivi familiari o personali, conservando il posto di lavoro.

Il congedo non retribuito per motivi familiari può riguardare:

  • lavoratore;
  • famiglia anagrafica del lavoratore;
  • soggetti legati al lavoratore, anche non conviventi, quali:
  • coniuge;
  • figli e, in loro mancanza, discendenti prossimi;
  • genitori e, in loro man­canza, ascendenti prossimi;
  • genitori adottivi;
  • generi e nuore;
  • suoceri;
  • fratelli;
  • parenti entro il 3° grado portatori di handicap, anche se non conviventi.

Il congedo non retribuito per motivi familiari può essere richiesto per:

  • situazioni di grave disagio personale del lavoratore;
  • necessità derivanti dal decesso di un familiare;
  • situazioni che comportano un particolare impegno del dipenden­te o della sua famiglia nell’assistenza di un familiare;
  • situazioni in cui:
  • il familiare riporta una riduzione o perdita dell’autonomia personale temporanea o permanente;
  • il familiare richiede assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  • il trat­tamento sanitario per il familiare richiede la partecipazione attiva del lavoratore;
  • il figlio del lavoratore è affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva acute o croniche o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coin­volgimento dei genitori.

Il congedo non retribuito per motivi familiari può essere utilizzato per un periodo continuativo o frazionato, può essere richiesto soltanto una volta nell’arco dell’intera vita lavorativa e non viene considerato a livello previdenziale.