Prestazioni a sostegno del nucleo familiare

Famiglia

Maternità e lavoro: tutela della salute

Per le donne che lavorano e aspettano un bambino sono previste tutele per la salute, il cui obiettivo è salvaguardarle da lavori faticosi o nocivi. Ecco in quali situazioni non si può lavorare e quali sono i diritti in tema di permessi per esami prenatali.

Congedi per maternità e paternità

Per chi sta per diventare genitore o ha figli piccoli sono previsti permessi, congedi e indennità per supportare i lavoratori in un periodo della vita così importante.

Congedi per adozione o affidamento

Per chi adotta o ha in affidamento un bambino sono previsti permessi, congedi e indennità per supportare i lavoratori in un periodo della vita così importante.

Contributi figurativi per congedi di maternità e paternità

Per tutti i periodi di congedo di maternità, paternità, congedo parentale e per la malattia del figlio, sono previsti i contributi figurativi, utili per la pensione e riconosciuti se il lavoratore ne fa domanda.

Bonus per i figli

Per chi sta per diventare genitore o lo è diventato da poco sono previsti alcuni bonus, come il bonus bebè, il bonus mamma domani e il bonus asilo nido. Ecco a chi spettano.

Assegno al nucleo familiare

L’assegno al nucleo familiare (ANF) è dedicato alla famiglia del lavoratore dipendente, anche quando questi diventa pensionato. Ecco come funziona.

Assegno temporaneo figli minori

L’assegno temporaneo è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Ecco come funziona.

Assegno unico universale

Debutterà il 1° marzo 2022 il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico. Ecco come funziona.

Assegno di maternità

L’assegno di maternità del Comune, o dello Stato, spetta, per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo, alle madri residenti in Italia. Ecco come funziona.

Assegno sociale

L’assegno sociale è una misura che ha l’obiettivo di aiutare le persone che non hanno i mezzi necessari per vivere dignitosamente. Ecco come funziona.

Maternità e lavori faticosi

La lavoratrice in gravidanza non può svolgere mansioni che comportino il trasporto e il sollevamento di pesi, né può essere impiegata in lavori faticosi e insalubri.
Se la lavoratrice svolge una di queste mansioni può essere impiegata in altre attività.
Se tale spostamento non è possibile, viene disposta l’astensione anticipata per maternità e/o prorogata dal lavoro, nel periodo di gravidanza e/o fino ai 7 mesi di età del figlio.

Maternità: quando non si può lavorare

La lavoratrice in gravidanza può essere interdetta dal lavoro in anticipo – su disposizione dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro o della Asl – nei seguenti casi:

• gravi complicazioni della gestazione o patologie che potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza;
• condizioni di lavoro o ambientali dannose per la salute della donna e del bambino, se non è possibile spostare la lavoratrice ad altre mansioni compatibili con il suo stato.
L’interdizione può essere disposta:
• dall’inizio della gravidanza e fino a 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
• dal termine del congedo di maternità ordinaria dopo il parto e fino ai 7 mesi di età del figlio per uno o più periodi.

Permessi per esami prenatali

Durante la gravidanza la lavoratrice ha diritto a permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
Per utilizzare i permessi, le lavoratrici devono presentare una richiesta al datore di lavoro e, successivamente, la documentazione che attesta la data e l’orario in cui sono stati svolti gli esami.

Congedo di maternità

Il congedo di maternità è il periodo durante il quale, per legge, le donne in gravidanza non possono lavorare, ovvero:

  • durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo flessibilità;
  • se il parto avviene oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva;
  • durante i 3 mesi dopo il parto, salvo flessibilità;
  • durante i giorni non goduti prima del parto, se lo stesso avviene in data anticipata (i giorni non goduti sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche nel caso in cui la somma di tali periodi superi il limite complessivo di 5 mesi).

Flessibilità del congedo di maternità

La lavoratrice può smettere di lavorare, usando il congedo di maternità, anche a partire dal mese precedente alla data presunta del parto e fino ai 4 mesi successivi alla nascita del bambino, a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino – nel corso del 7° mese di gravidanza – che tale scelta non danneggia la salute della mamma e del nascituro.

Presso il nostro Studio la lavoratrice può inviare domanda di flessibilità, corredata dalle certificazioni mediche. La richiesta deve essere inoltrata prima dell’inizio dell’8° mese di gravidanza all’Inps e al datore di lavoro.

Dal 1° gennaio 2019 le lavoratrici possono anche decidere di lavorare per tutto il periodo precedente il parto e restare a casa nei 5 mesi successivi alla nascita del bambino (flessibilità massima del congedo di maternità), a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale scelta non danneggia la salute della mamma e del nascituro.

Indennità di maternità

Per il periodo di congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice ha diritto a una indennità pari all’80% della retribuzione, salvo integrazioni previste dalla contrattazione collettiva.

Per ottenere l’indennità di maternità è necessario trasmettere all’Inps e/o al datore di lavoro la domanda corredata della seguente documentazione:

  • certificato medico di gravidanza che indica la data presunta del parto (prima dell’inizio del congedo di maternità);
  • dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita (entro 30 giorni dall’evento).

Congedo di paternità

Il padre lavoratore ha diritto al congedo di paternità, grazie al quale può astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità, o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del bambino al padre.

Inoltre, il padre lavoratore dipendente ha diritto a usare, entro i primi 5 mesi di vita del bambino:

  • congedo obbligatorio di 5 giorni lavorativi in occasione della nascita del figlio;
  • congedo facoltativo di 1 giorno, in alternativa alla madre lavoratrice e in sua sostituzione.

Il trattamento economico di questi due tipi di congedo è pari al 100% della retribuzione. Per usare il congedo occorre presentare una specifica richiesta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni.

Congedo parentale

Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore può astenersi facoltativamente dal lavoro, grazie al congedo parentale. Per ogni bambino, il limite complessivo dei congedi usati da entrambi i genitori è di 10 mesi (o 11 a determinate condizioni).

Il diritto al congedo parentale spetta:

  • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 o 7 mesi a determinate condizioni;
  • nel caso vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Il congedo parentale può essere richiesto dai genitori anche contemporaneamente e il padre può assentarsi fin dalla nascita del figlio.
I periodi di congedo parentale non utilizzati da uno dei due genitori non possono essere utilizzati dall’altro.

Il periodo di congedo deve essere comunicato al datore di lavoro (secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi) con un preavviso di almeno 5 giorni, (indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo) e all’Inps prima dell’inizio dell’assenza.

Congedo parentale a ore

Il congedo parentale può essere utilizzato anche a ore, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o aziendale.
In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, è possibile, per ciascun genitore, utilizzare il congedo parentale a ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo parentale.
Per il congedo parentale a ore il preavviso deve essere dato al datore di lavoro 2 giorni prima.

Congedo parentale: trattamento economico

Per il periodo di congedo parentale, i lavoratori hanno diritto a:

  • indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (salvo integrazioni previste dalla contrattazione collettiva), fino al 6° anno di vita del bambino;
  • indennità pari al 30% della retribuzione, per i periodi oltre i 6 mesi e entro il 6° anno di vita del bambino, – e comunque per tutti i periodi fruiti tra il 6° e l’8° anno di vita del bambino – se il reddito individuale dell’interessato è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione previsto;
  • nessuna indennità, per i periodi di congedo parentale fruiti oltre l’8° anno di vita del bambino e fino al 12°.

Riposi giornalieri

Riposi giornalieri della madre

Durante il 1° anno di vita del bambino la madre lavoratrice ha diritto a:

  • 2 ore di riposo al giorno;
    oppure
  • 1 ora di riposo al giorno, se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.

I riposi giornalieri devono essere effettivamente fruiti.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

Riposi giornalieri del padre

I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:

  • nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non li utilizza;
  • nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
  • nel caso in cui la madre non svolga attività lavorativa;
  • in caso di morte o di grave infermità della madre.

In caso di parto plurimo, i riposi giornalieri sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

Riposi giornalieri: l’importo

I periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro e per essi spetta un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi stessi.

Congedo per malattia del figlio

I genitori hanno diritto di astenersi in modo alternato dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni, senza alcun limite massimo.
Per le malattie di ogni figlio di età compresa fra 3 e 8 anni, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per 5 giorni lavorativi all’anno.
Il congedo spetta al lavoratore anche se l’altro genitore non ne ha diritto.
Nel caso in cui il figlio sia affetto da disabilità grave sono previsti congedi e permessi specifici.
Il congedo non dà diritto ad alcuna indennità economica.
Eventuali clausole contrattuali migliorative possono prevedere forme di retribuzione a carico del datore di lavoro.

Per tutti i periodi di congedo di maternità, paternità, congedo parentale e per la malattia del figlio sono previsti i contributi figurativi, utili per la pensione e riconosciuti se il lavoratore ne fa domanda.

Adozione e affidamento: congedo di maternità

In caso di adozione nazionale e internazionale, il congedo di mater­nità spetta per un periodo di 5 mesi:

  • per le adozioni nazionali, il congedo deve essere utilizzato durante i 5 mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore;
  • per le adozioni internazionali, il congedo di maternità può essere utilizzato anche prima dell’ingresso del minore in Italia e durante il periodo di per­manenza all’estero dei genitori, richiesto per l’incontro con il minore e per gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia. Inoltre, la lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero, non richiede o richiede solo in parte il con­gedo di maternità, può utilizzare un congedo non retribuito;
  • in caso di affidamento temporaneo, il congedo di maternità spetta per un periodo di 3 mesi, che possono essere utilizzati entro 5 mesi dall’affi­damento.

Per il periodo di congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice ha diritto a una indennità che è pari all’80% della retribuzione, salvo integrazioni previste dalla contratta­zione collettiva.

Adozione e affidamento: congedo di paternità 

Il padre adottivo può esercitare il diritto al congedo di paternità, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che ha rinunciato (anche solo in parte) al congedo di maternità.

Il congedo non retribuito – che la lavoratrice può utilizzare in caso di adozione internazionale – spetta, alle stesse condizioni, al lavoratore anche se la madre non lavora.

Adozione e affidamento: congedo parentale

Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione, nazionale e inter­nazionale, in caso di affidamento preadottivo e in caso di affidamento temporaneo, qualunque sia l’età del minore al momento dell’adozione.

Il congedo parentale può es­sere utilizzato dai genitori entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del bambino e, in ogni caso, non oltre il compimento della maggiore età del minore adottato o affidato.

Per i periodi di congedo utilizzati fino al 6° anno dall’ingresso del minore in famiglia, si ha diritto a un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori pari a 6 mesi (salvo integrazioni previste dalla contrattazione collettiva).

Adozione e affidamento: congedo parentale a ore

Il congedo parentale può essere utilizzato anche a ore, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o aziendale.

In caso di mancata regolamentazione da parte della con­trattazione collettiva, è possibile, per ciascun genitore, utilizzare il congedo parentale a ore, in misura pari alla metà dell’orario medio gior­naliero del periodo di paga mensile immediatamente pre­cedente a quello in cui ha inizio il congedo parentale.

Il preavviso da dare al datore di lavoro è di 2 giorni.

Congedo parentale: trattamento economico

Per il periodo di congedo parentale, i lavoratori hanno diritto a:

  • indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (salvo integrazioni previste dalla contrattazione collettiva), fino al 6° anno dall’ingresso del bambino in famiglia;
  • indennità pari al 30% della retribuzione, per i periodi oltre i 6 mesi e entro il 6° anno dall’ingresso del bambino in famiglia, – e comunque per tutti i periodi utilizzati tra il 6° e l’8° anno dall’ingresso del bambino in famiglia, – se il reddito individuale dell’interessato è inferiore a 2,5 volte l’im­porto del trattamento minimo di pensione previsto;
  • nessuna indennità, per i periodi di congedo parentale utilizzati oltre l’8° anno dall’ingresso del bambino in famiglia, e fino al 12°.

Adozione e affidamento: riposi giornalieri

Il padre e la madre adottivi e affidatari hanno diritto ai riposi giornalieri , entro il 1° anno dall’ingresso del minore in famiglia e fino al raggiungimento della maggiore età del figlio.

La madre lavoratrice ha diritto a:

  • 2 ore di riposo al giorno;

oppure

  • 1 ora, quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.

riposi giornalieri devono essere effettivamente utilizzati nella giornata in cui sono previsti e non potranno essere utilizzati successivamente in altre giornate. In caso di adozione plurima, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

Adozione e affidamento: congedi per la malattia del figlio

Il congedo per la malattia del bambino è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari, per tutti gli eventi di malattia che si verificano entro il 6° anno di vita del bimbo. Tale periodo è invece limitato a 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio adottato o in affidamento di età com­presa fra i 6 e gli 8 anni.

Se, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore ha un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo è utilizzabile nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.

Congedo di maternità e paternità: contributi figurativi

I genitori che utilizzano i congedi di maternità e paternità quando è in essere un rapporto di lavoro possono richiedere l’accredito dei contributi figurativi, utili per la pensione, indipendentemente dall’anzianità contributiva.

Inoltre, la madre, per il periodo corrispondente al congedo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro, può fare domanda di riconoscimento dei contributi figurativi, se ha almeno 5 anni di contribuzione versata durante l’attività lavorativa.

Congedo parentale: contributi figurativi

I periodi di congedo parentale utilizzati durante il rapporto di lavoro, fino al 6° anno di vita del bambino, danno diritto ai contributi figurativi pieni per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, a prescindere dall’an­zianità contributiva precedente.

Per i periodi di congedo eccedenti i 6 mesi (fruiti complessivamente da entrambi i genitori), utilizzati tra i 6 e gli 8 anni del figlio, è prevista una contribuzione figu­rativa di importo limitato, integrabile con riscatto o con versamenti volontari.

Anche i periodi di congedo al di fuori del rapporto di lavoro possono essere riscattati per la stessa durata del congedo utilizzato in caso di attività lavorativa. In questo caso, però, per fare domanda il lavoratore deve avere almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, indipendentemente da quando si sarebbe collocato il periodo­ di congedo.

Riposi giornalieri: contributi figurativi

riposi giornalieri sono coperti da contributi figurativi di importo limitato, integrabili con riscatto o con versamenti volontari.

Congedi per malattia del bambino: contributi figurativi

Si può richiedere il riconoscimento dei contributi figurativi anche per i periodi di assenza du­rante le malattie del bambino, utilizzati durante il rapporto di lavoro.

Per i periodi di congedo fino al compimento del 3° anno di vita del bimbo, la contribuzione figurativa è piena, mentre tra il 3° e l’8° anno la copertura contributiva è di importo limitato.

È possibile riscattare a pagamento anche i periodi di malattia del bambino verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, se vengono documentati attraverso certificazioni e se si hanno almeno 5 anni di contributi versati in costanza di effettiva attività lavorativa.

Le domande di riconoscimento dei contributi figurativi relativi ai tutti i periodi di congedo possono essere presentate tramite il nostro Studio.

Quanto previsto in materia di contributi figurativi si applica anche ai casi di adozione e affidamento, considerando la data di ingresso in famiglia del bambino come anno di nascita.

Bonus per i figli

Bonus asilo nido

Il bonus asilo nido è corrisposto per 11 mensilità e viene concesso come contributo per il pagamento della frequenza di asili nido pubblici e privati, o per forme di supporto presso la propria abitazione per minori al di sotto di 3 anni, con gravi patologie croniche, impossibilitati a frequentare il nido.

Il bonus asilo nido verrà riconosciuto per importi differenziati in base al valore del modello ISEE del nucleo familiare di riferimento.

Secondo le novità contenute nella Legge di Bilancio, il bonus nido sarà riconosciuto secondo i seguenti importi:

  • 3.000 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore fino a 25.000 euro;
  • 2.500 euro per i nucleo familiari con modello ISEE di valore compreso da 25.001 e 40.000 euro;
  • 1.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore superiore a 40.000 euro.

Se fino all’anno 2019 l’importo massimo del bonus asilo nido richiedibile era pari a 1.500 euro per tutti, a partire dal 1° gennaio 2020 il buono sarà incrementato di valore prendendo come base di riferimento la situazione economica del nucleo familiare di riferimento (ISEE).

Alla domanda per il bonus il genitore richiedente dovrà allegare il documento di iscrizione del minore al nido e il pagamento della prima mensilità della retta.

Bonus bebè (fino al 31/12/2021)

La Legge di Bilancio 2020 conferma la proroga del Bonus Bebè al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno. Dal 1° Gennaio 2020 il bonus sarà esteso a tutti e modulato sulla base del reddito ISEE della famiglia richiedente.

Il bonus è pagato dall’Inps ogni mese fino a quando il bambino compie 1 anno o fino al 1° anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.

Il bonus bebè spetta ai figli:

  • di cittadini italiani o di uno Stato Ue;
  • di cittadini stranieri con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
  • di cittadini stranieri con status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • di cittadini stranieri con carta di soggiorno per familiare di cittadino Ue, non cittadino di uno Stato membro;
  • di cittadini stranieri con carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Ue.

Il genitore che richiede il bonus bebè deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale richiede la prestazione.

L’importo dell’assegno è pari a:

  • Bonus bebè importo per il primo figlio:
    • 80 euro al mese per chi ha un ISEE superiore a 40.000 euro;
    • 120 euro al mese per chi ha un ISEE tra 7.001 e 40.000 euro;
    • 160 euro al mese per chi ha un ISEE pari o inferiore a 7.000 euro.
  • Bonus bebè importo per il secondo figlio aumentato del 20%:
    • 96 euro al mese per chi ha un ISEE superiore a 40.000 euro;
    • 104 euro al mese per chi ha un ISEE tra 7.001 e 40.000 euro;
    • 192 euro al mese per chi ha un ISEE pari o inferiore a 7.000 euro;

La domanda di bonus bebè si può presentare una sola volta per ciascun figlio ed è riconosciuto a partire dal giorno della nascita, o dell’ingresso del bimbo nel nucleo familiare, se la domanda è presentata entro 90 giorni; oltre tale termine, il contributo viene versato a partire dal mese di presentazione della richiesta.

Bonus mamma domani (fino al 31/12/2021)

La madre ha diritto al bonus mamma domani di 800 € quando entra nell’ 8° mese di gravidanza o all’atto dell’adozione/affidamento di un minore.

La richiesta va presentata:

  • dopo il compimento del 7° mese di gravidanza, insieme alla documentazione sanitaria che indica la data presunta del parto, rilasciata dal servizio sanitario nazionale;
  • in relazione al parto, con un’autocertificazione della data della nascita e delle generalità del bambino.

Il bonus mamma domani viene pagato dall’Inps con una somma unica e non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Assegno al nucleo familiare con figli (fino al 28/02/2022)

L’assegno al nucleo familiare (ANF) è dedicato alla famiglia del lavoratore dipendente, anche quando questi diventa pensionato.

L’importo dell’assegno al nucleo familiare è calcolato tenendo conto del reddito complessivo del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti.

Sono considerati componenti del nucleo:

  • lavoratore o pensionato richiedente;
  • coniuge non legalmente separato;
  • figli minori e maggiorenni inabili nonché quelli fino ai 21 anni, in particolari condizioni;
  • fratelli, sorelle e nipoti collaterali orfani, minori o maggiorenni inabili;
  • nipoti diretti minori, se a carico del nonno.

Si ha diritto all’ANF se il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare deriva da lavoro dipendente (oppure da pensione o da altro trattamento previdenziale) e se non supera determinati limiti stabiliti ogni anno.

Per il calcolo devono essere considerati tutti i redditi conseguiti da ciascun componente del nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente, reddito della casa di abitazione, pensioni dirette e pensioni di reversibilità erogate da Stati esteri, etc.).

Non devono, invece, essere dichiarati i seguenti redditi:

  • rendite vitalizie Inail;
  • pensioni di guerra;
  • pensioni privilegiate militari tabellari;
  • indennità di accompagnamento;
  • trattamenti di fine rapporto;
  • indennità di trasferta;
  • indennizzo per danni da vaccinazione, trasfusioni ed emoderivati
  • assegno al nucleo familiare.

Assegno al nucleo familiare: la domanda

I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e i pensionati devono presentare la domanda di assegno al nucleo familiare (ANF) direttamente all’istituto previdenziale competente.

I lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono, invece, presentare la domanda di assegno al nucleo familiare direttamente al datore di lavoro.

La domanda va presentata per ogni anno in cui se ne ha diritto. Se hai bisogno di aiuto per la richiesta, puoi rivolgerti al nostro Studio.

Si perde il diritto a percepire l’ANF, quando la domanda viene presentata dopo che siano trascorsi 5 anni da quello al quale si riferiscono.

Assegni familiari: che cosa sono?

Gli assegni familiari sono una prestazione economica di sostegno al reddito per la famiglia di:

  • coltivatori diretti e mezzadri in attività, per i quali gli assegni familiari vengono pagati direttamente dall’Inps;
  • pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri), per i quali sono erogate le maggiorazioni insieme ai trattamenti pensionistici.

L’importo degli assegni familiari è calcolato tenendo conto del reddito familiare prodotto dai soggetti a carico del richiedente.

Assegno temporaneo figli minori

L’assegno temporaneo è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

La misura, finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli.

A chi è rivolto

L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

Come funziona

Quanto spetta

L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ).

In particolare:

  • l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%;
  • l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE .

Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

Esempi:

  • nucleo familiare composto da due figli minori, con ISEE fino a 7.000 euro, l’importo spettante sarà pari a 335 euro (167,5 x 2);
  • nucleo familiare composto da tre figli minori, di cui uno disabile, con ISEE pari a 15.000 euro, l’importo spettante complessivamente è pari a 376,7 euro [(108,9 x 3) + 50].

Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:

  • accredito su conto corrente;
  • bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
  • carta di pagamento con IBAN ;
  • libretto postale intestato al richiedente.

Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.

Domanda

Requisiti

Il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ( ISEE minorenni).

L’assegno è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di Cittadinanza.

Come fare domanda

Per ottenere tempestivamente questa forma di supporto basta rivolgersi alla nostra sede e prendere un appuntamento, anche via WhatsApp (tel. 0861230033).

Per le domande che saranno presentate entro il 31 ottobre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Non potranno essere accolte domande per le quali la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU ) non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato, ovvero l’ ISEE è scaduto o ancora DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l’assegno è richiesto. Nel caso in cui l’ ISEE rechi le cc.dd. omissioni e/o difformità del patrimonio mobiliare o del reddito, la domanda di assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà procedersi alla regolarizzazione (presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ ISEE ; presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; rettificando la DSU, con effetto retroattivo, qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale).

In via transitoria, per le domande di assegno presentate entro il 31 ottobre sarà possibile presentare la DSU anche successivamente alla domanda, purché entro la stessa data del 31 ottobre.

In caso di variazione del nucleo familiare dell’assegno dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata la prestazione decade d’ufficio, pertanto è necessario presentare una nuova domanda di assegno temporaneo il cui importo terrà conto della nuova composizione del nucleo.

I beneficiari di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

Non aspettare l’ultimo momento !!
PRENOTA UN APPUNTAMENTO, TI AIUTEREMO NOI  

Assegno unico universale per i figli (dal 01/03/2022)

Cos’è

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L’Assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 43.240 euro.

A chi è rivolto

L’Assegno unico e universale è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni a condizione che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Come funziona

L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ISEE in corso di validità e varia in ragione del valore ISEE, più è basso maggiore sarà l’importo dell’assegno.

In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.

L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 43.240 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.

Si ricorda che per la presentazione della DSU per ottenere ISEE, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), ovvero online sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, scegliendo l’ISEE in modalità ordinaria o precompilata. In tale ultimo caso, l’ISEE è normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.

Quanto spetta

L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista:

  • una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 189,2 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 16.215 euro euro, a un minimo di 54,1 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 43.240 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), figli fino a un anno d’età, figli di età compresa tra 1 e 3 anni per i nuclei familiari con almeno tre figli, madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
  • una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte e potrà inserire, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore nel caso di opzione per la ripartizione dell’assegno al 50% tra i due genitori. Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità e i dati di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente accedendo con le proprie credenziali alla domanda già presentata dal richiedente. In tal caso, il pagamento della quota per il secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS.

In caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell’importo spettante. Resta ferma la possibilità dell’altro genitore di modificare tale scelta accedendo alla domanda mediante le proprie credenziali.

Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.

Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno:

  • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

L’Assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Inoltre, è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso.

Per la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali.

L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Domanda

Requisiti

L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.

Quando fare domanda

Dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, hanno presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta o oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS ha continuato a erogare d’ufficio l’assegno, senza la necessità di presentare una nuova domanda. Nelle ipotesi di variazione rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda (ad esempio, la nascita di figli; la variazione o l’inserimento della condizione di disabilità del figlio; la dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio che raggiunge la maggiore età), il richiedente dovrà intervenire tempestivamente sulla domanda e adeguarne i contenuti, provvedendo laddove necessario anche alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.

Per chi la presenta per la prima volta o per chi ha avuto una domanda non accolta o decaduta e adesso è in possesso dei requisiti, la domanda può essere trasmessa da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.

Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2023, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2023.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

Non aspettare l’ultimo momento !!
PRENOTA UN APPUNTAMENTO, TI AIUTEREMO NOI  

Domande frequenti

Quando si potrà richiedere l’Assegno unico?

Dal 1° gennaio 2022, ma bisogna ricordare che per definire l’importo è necessario aver presentato un ISEE valido e corretto.

È possibile anche presentate la domanda senza ISEE ma in questo caso si accederà solo all’importo minimo previsto per l’Assegno unico. Sarà comunque possibile inviare l’ ISEE successivamente e avere accesso all’importo specifico per il proprio nucleo familiare.

Per coloro che inviano ISEE entro il 30 giugno verranno riconosciuti gli importi spettanti a decorrere dal mese di marzo.

È obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite ISEE.

L’ ISEE è obbligatorio?

Non è obbligatorio ma non presentandolo si ha diritto solo all’importo minimo previsto per l’Assegno unico (50 euro al mese per ogni figlio minorenne e 25 euro al mese per ogni figlio maggiorenne fino al compimento dei 21 anni.

Quando verrà pagato l’Assegno unico?

Per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno ad essere erogati dal 15 al 21 marzo. Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022 i pagamenti avranno sempre decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.

Quali prestazioni verranno sostituite dall’Assegno unico?

Il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Rimarrà invece vigente il bonus nido.

Quindi dal 1° gennaio 2022 non percepiremo più le detrazioni e gli assegni familiari?

Detrazioni e assegni familiari non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione dal mese di marzo.

Bisogna presentare la domanda a gennaio?

Non c’è bisogno di presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza marzo.

Chi ha presentato domanda per l’Assegno temporaneo deve ripresentarla per Assegno unico?

La domanda deve essere ripresentata anche da chi percepiva l’Assegno temporaneo ad eccezione di coloro che hanno diritto al Reddito di Cittadinanza che riceveranno l’Assegno unico in automatico.

Come avviene il pagamento?

In via ordinaria su IBAN intestato al richiedente o bonifico domiciliato.

Chi deve presentare la domanda?

Uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Come si presenta la domanda?

La domanda si presenta online prendendo un appuntamento presso il nostro ufficio.

Assegno di maternità del Comune

L’assegno di maternità del Comune spetta, per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo, alle madri residenti in Italia, che fanno parte di un nucleo familiare con Isee inferiore a specifici limiti.

L’assegno di maternità del Comune spetta alle donne residenti in Italia che sono:

  • citta­dine italiane o comunitarie;
  • straniere in possesso di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
  • straniere rifugiate politiche.

L’assegno spetta per l’intero importo per i nati, adottati, in affidamento preadottivo nel 2019 se la lavoratrice non beneficia dell’indennità di maternità. Se invece la lavoratrice percepisce un’indennità di maternità inferiore all’assegno di maternità del Comune, l’importo corrisponde alla differenza rispetto alla prestazione complessiva.

La domanda di assegno di maternità del Comune deve essere presentata al Comune di residenza, entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore in famiglia in caso di adozione.

Assegno di maternità dello Stato per lavori atipici e discontinui

L’assegno di maternità dello Stato spetta, per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo alle donne con lavori atipici e discontinui, residenti in Italia, che sono cittadine italiane, della Ue o straniere in permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

Nella maggior parte dei casi, l’assegno di maternità dello Stato è riconosciuto a chi ha almeno 3 mesi di contribuzione, nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi prima della nascita o dell’ingresso del minore in famiglia.

La lavoratrice madre ha diritto all’assegno di maternità dello Stato per l’intero importo se non sta beneficiando dell’indennità di maternità, altrimenti ha diritto alla sola differenza restante. In caso di nascite plurime l’assegno è previsto per ciascun figlio nato o adottato.

La domanda può essere presentata tramite il nostro Studio entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato.

Assegno sociale

L’assegno sociale è una misura che ha l’obiettivo di aiutare le persone che non hanno i mezzi necessari per vivere dignitosamente.

L’assegno sociale non è legato a requisiti sanitari, contributivi e assicurativi.

Questa prestazione ha sostituito la pensione sociale dal 1996, con le stesse finalità.

Assegno sociale: chi ne ha diritto?

Hanno diritto all’assegno sociale:

  • cittadini italiani;
  • cittadini della Repubblica di San Marino, purché residenti in Italia;
  • cittadini di uno Stato Ue;
  • rifugiati politici;
  • cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

Assegno sociale: i requisiti

Ha diritto all’assegno sociale chi ha i seguenti requisiti:

  • età pensionabile aggiornata in base all’aspettativa di vita;
  • residenza sul territorio italiano;
  • soggiorno legale sul territorio nazionale in via continuativa, per almeno 10 anni;
  • redditi di importo inferiore al limite fissato annualmente dalla legge.

Assegno sociale: l’importo

L’importo dell’assegno sociale viene pagato, per 13 mensilità, in misura intera o ridotta.

In misura intera se:

  • il soggetto non coniugato non possiede redditi propri;
  • il soggetto coniugato possiede un reddito familiare di importo inferiore a quello annuo dell’assegno sociale.

In misura ridotta se:

  • il soggetto non coniugato ha un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
  • il soggetto coniugato ha un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno sociale e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

Il limite di reddito varia ogni anno.

Assegno sociale: redditi rilevanti

Per l’attribuzione dell’assegno sociale si considerano redditi rilevanti per il richiedente e il coniuge:

  • redditi assoggettabili a Irpef, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
  • redditi esenti da imposta;
  • pensioni e assegni per ciechi civili, invalidi civili e sordi;
  • pensioni di guerra;
  • rendite vitalizie erogate dall’Inail;
  • pensioni privilegiate ordinarie “tabellari” per infermità, contratte durante il servizio militare di leva;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva;
  • assegni alimentari;
  • eventuale assegno sociale di cui sia titolare il coniuge del richiedente;
  • redditi da terreni e fabbricati.

Assegno sociale: redditi non rilevanti

Per l’attribuzione dell’assegno sociale non si considerano redditi rilevanti per il richiedente e il coniuge:

  • trattamenti di fine rapporto;
  • anticipazioni dei trattamenti di fine rapporto;
  • competenze arretrate di qualsiasi genere soggette a tassazione separata;
  • assegno sociale del richiedente;
  • prima casa;
  • pensione liquidata secondo il sistema contributivo, in misura corrispondente a 1/3 della pensione e non oltre 1/3 dell’assegno sociale;
  • assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
  • indennità di accompagnamento e indennità di comunicazione per i sordi.

Assegno sociale: la domanda e il pagamento

Per la compilazione della richiesta di assegno sociale puoi rivolgerti al nostro Studio che provvederà a verificare i requisiti ed inviare la domanda all’Inps. L’assegno sociale viene pagato a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e spetta per 13 mensilità.

L’assegno sociale viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 29 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.

Il diritto all’assegno sociale viene verificato ogni anno attraverso il controllo del possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza.

L’assegno non è reversibile ai familiari superstiti e non può essere erogato all’estero.

Assegno sociale: se il titolare viene ricoverato?

Nel caso in cui il titolare dell’assegno sociale sia ricoverato in istituti o comunità, con retta a totale carico di enti pubblici, l’assegno viene pagato in misura ridotta del 50%.

Se, invece, la retta è a carico dell’interessato o dei suoi familiari:

  • in misura pari o superiore al 50% dell’assegno sociale, quest’ultimo viene corrisposto in misura intera;
  • in misura inferiore al 50% dell’assegno sociale, quest’ultimo viene corrisposto in misura ridotta del 25%.